Scopri le tariffe energia elettrica di Enerbe per i condomini. Ci occupiamo della richiesta per l’Iva agevolata al 10% per i condomini che ne hanno diritto tramite apposita modulistica.
Questo articolo di Ipsoa spiega in dettaglio questa nuova possibilità gli ambiti applicativi e le motivazioni dell’Agenzia Delle Entrate.
L’aliquota IVA ridotta del 10% si applica alle forniture di energia elettrica di condomini composti “esclusivamente” da unità immobiliari residenziali, ossia da abitazioni private che utilizzano l’energia esclusivamente a uso domestico per il consumo finale. Lo ha ricordato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 142 del 3 marzo 2021. Nella risposta a interpello n. 142 del 3 marzo 2021 l’Agenzia delle Entrate ha specificato l’aliquota IVA applicabile alla fornitura di energia elettrica per il funzionamento delle parti comuni di condomini composti esclusivamente da unità immobiliari residenziali.

Per quanto concerne la nozione di forniture di energia elettrica per uso domestico di cui al primo periodo del n. 103) della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, è stato più volte precisato che tale presupposto si realizza nei confronti di soggetti che, quali consumatori finali, impiegano l’energia elettrica nella propria abitazione privata a carattere familiare o in analoghe strutture a carattere collettivo caratterizzate dal requisito di residenzialità, e non la utilizzano nell’esercizio di imprese o per effettuare prestazioni di servizi rilevanti ai fini dell’IVA, anche se in regime di esenzione.
L’espressione “uso domestico” è stata interpretata più restrittivamente con riguardo, però, alle utenze a utilizzazione promiscua, imponendo l’applicazione dell’aliquota ordinaria sull’intera fornitura nei casi in cui non sia possibile determinare il quantitativo effettivamente impiegato per usi domestici agevolati, per mancanza di distinti contatori, in ossequio al principio generale secondo cui la disciplina ordinaria può essere derogata da quella speciale solo nell’ipotesi in cui siano individuati i presupposti previsti da quest’ultima. In numerosi precedenti, pubblici e non, è stato posto l’accento sulla necessità di criteri oggettivi per la determinazione del consumo di energia riferibile all’uso domestico.
Sulla base della prassi richiamata, pertanto, prevale una posizione favorevole al riconoscimento dell’aliquota ridotta in contesti esclusivamente residenziali.
La qualificazione come “uso domestico” o “promiscuo” delle parti condominiali è coerente, peraltro, con la disciplina civilistica di riferimento, in ragione della peculiare relazione di accessorietà esistente tra le parti comuni dell’edificio e le unità immobiliari, di cui all’art. 1117 e seguenti c.c., che non consente di considerare tali parti come distinte e autonome rispetto alle proprietà dei condòmini.
Ciò in quanto il diritto di condominio rappresenta una forma di comunione che si costituisce ipso iure et facto sulle parti comuni dell’edificio, in cui coesiste una proprietà individuale dei singoli condòmini, costituita dall’appartamento o altre unità immobiliari accatastate separatamente (box, cantine, etc.) e una comproprietà sui beni comuni dell’immobile, per cui le parti comuni condominiali non offrono alcuna utilità autonoma e compiuta, ma la loro utilizzazione oggettiva e il loro godimento soggettivo sono unicamente strumentali all’utilizzazione o al godimento delle parti individuali.
Inoltre, sotto il profilo della soggettività giuridica, il condominio si qualifica come un mero ente di gestione delle parti comuni per conto dei condòmini limitatamente all’amministrazione e al buon uso della cosa comune senza interferire nei diritti autonomi di ciascun condomino.
Pertanto l’aliquota IVA ridotta di cui al n. 103 si applica alle forniture di energia elettrica di condomini composti “esclusivamente” da unità immobiliari residenziali, ossia da abitazioni private che utilizzano l’energia esclusivamente a uso domestico per il consumo finale.
Trattandosi di condominio composto esclusivamente da unità immobiliari residenziali che utilizzano l’energia esclusivamente a uso domestico per il consumo finale si applica l’aliquota IVA ridotta del 10%.
‘ 10% “” ̀ , ‘ . ’ . 142 3 2021.